Il Ddl Zan si ferma in Senato. Ma era una legge “pericolosa”?

Ieri il Senato ha approvato, a scrutinio segreto, la “tagliola”, proposta dalla Lega e da Fratelli d’Italia, per il Ddl Zan. Con 154 voti a favore, 2 astenuti e 131 contrari, l’iter del testo si è bloccato definitivamente e, per almeno sei mesi, non sarà possibile presentare un nuovo disegno di legge. La notizia è stata accolta con grande fervore: molti senatori hanno esultato per il risultato, a seguito del quale svanisce la possibilità di una legge contro l’omotransfobia.  
Così si è espresso il segretario del Pd, Enrico Letta: “Hanno voluto fermare il futuro. Hanno voluto portare l’Italia indietro”. L’Italia delle aule parlamentari si dimostra incapace di progredire, disattendendo ogni speranza dei giovani, che sono costretti a riversare il loro sconforto sui social. Anche Giuseppe Conte si è scagliato contro i senatori favorevoli: “chi oggi gioisce per questo sabotaggio dovrebbe rendere conto al Paese, che, su questi temi, ha già dimostrato di essere più avanti”.
È poi Salvini a parlare dopo la “tagliola”: “Ora ripartiamo dalla proposta della Lega: combattere le discriminazioni lasciando fuori i bambini, la libertà di educazione, la teoria gender e i reati di opinione” e il leghista senatore Calderoli, che era arrivato a definire la legge: “un obbrobrio giuridico che dovrebbe essere contro le discriminazioni e che invece discrimina”.

Alla luce di quest’ultime dichiarazioni è bene tornare al testo Zan per rispondere a una serie di domande:
Il Ddl Zan introduce un reato di opinione? In che modo sono coinvolti i bambini? Mina la libera educazione? La legge Zan discrimina?
Nel testo, si definiscono in primo luogo parole come: sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Poi si propone la modifica di alcuni l’articoli del Codice penale, aggiungendo nelle disposizioni riguardanti reati di discriminazione razziali, di etnia e religione, anche la dicitura: “o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento ses­suale, sull’identità di genere o sulla disabi­lità”; allo scopo di ampliare semplicemente il numero di categorie a cui ci si riferisce. Viene, di seguito, espressamente specificato che:

“Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime ri­conducibili al pluralismo delle idee o alla li­bertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compi­mento di atti discriminatori o violenti.”
Per cui è possibile evincere, che il Ddl Zan non introduca di fatto un reato di opinione.
Successivamente si istituisce il 17 maggio, giornata nazionale contro l’omotransfobia, al fine di sensibilizzare la popolazione su questo tema. Ciò non compromette in alcun modo i bambini, che partecipando a molti i progetti di integrazione culturale nelle scuole, vedrebbero estese queste iniziative, eventi e manifestazioni anche alla comunità lgbtq+.
Non è poi minata la libera educazione, che può essere esercitata senza impedimenti, in rispetto della dignità altrui e osteggiando ogni forma di violenza e incitamento all’odio.
Dunque, il testo Zan, non sembra discriminare alcuna fascia, né direttamente né indirettamente. Il fine è quello di estendere la tutela dei diritti civili a nuove categorie, senza ledere la libertà di alcuno. Ciò su cui è necessario riflettere ora è l’efficacia della decisione, presa il 27 ottobre in Senato.
Se la legge, ritenuta dalla Lega e da Fdi, è imperfetta o presenta ambiguità, perché non perfezionarla, non curarne i dettagli, non esaminarne punto per punto ogni suo articolo? Invece di precludersi la possibilità di trovare un accordo soddisfacente, invece di presentarci ostili davanti a nuove realtà, perché non credere nell’inclusività e nel progresso?

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